Il Consiglio di Stato traccia la linea di demarcazione tra atto amministrativo meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio.
Distinzione di notevole interesse pratico in quanto il primo – l’atto amministrativo meramente confermativo – non è impugnabile mentre il secondo – di conferma in senso proprio – è autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini.
Al fine di tale distinzione occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi.
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