Conseguenze della mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendale in sede di offerta

Intervenuto in materia di gare pubbliche, precisamente riguardo alle conseguenze della mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendale in sede di offerta, il Consiglio di Stato precisa come l’Adunanza Plenaria con la sentenza 27 luglio 2016, n. 19 (rettificando il proprio precedente orientamento), alla luce dei principi eurounitari della tutela dell’affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento, della non discriminazione, della proporzionalità e della trasparenza, abbia affermato che per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del nuovo c.d. Codice degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.

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