Il Consiglio di Stato si riporta all’insegnamento della consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 35, commi 1 e 3, Legge n. 47 del 1985, nel disciplinare il procedimento per la sanatoria, prevede che la domanda di concessione sia corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione e che alla stessa si debbano essere allegati una serie di documenti che vengono specificamente indicati.
Emerge da tale norma come il silenzio assenso si possa formare soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti dall’articolo riportato. Il termine di prescrizione decorre soltanto nel caso in cui si sia formato un atto tacito di condono (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2016, n. 4706).