Secondo il Consiglio di Stato l’applicazione dell’art. 38, co. 1 lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 (per il quale sono esclusi dalla gara coloro che si trovano, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale) deve basarsi su rigorosi, obbiettivi e comprovanti elementi, tali da non incidere sulla libertà del diritto di impresa, dovendo essere provata in concreto l’esistenza di elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti
Ipotesi di collegamento sostanziale tra due imprese partecipanti alla stessa procedura ad evidenza pubblica
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