Il Collegio di Palazzo Spada osserva in sentenza come il rilascio (o il rinnovo) della licenza a portare le armi costituisca una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975.
Precisa ed aggiunge che, quanto alla non necessarietà dell’accertamento della responsabilità penale per giustificare dinieghi o revoche di provvedimenti in materia di armi (anche per uso caccia), la giurisprudenza amministrativa ha affermato (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, n. 3341/2014) che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, correlato anche alla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti.
Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega Accedi. Non sei un membro? Registrati