Natura giuridica del rilascio (e del rinnovo) della licenza a portare le armi

Il Collegio di Palazzo Spada osserva in sentenza come il rilascio (o il rinnovo) della licenza a portare le armi costituisca una deroga al generale divieto di portare armi, sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975.

Precisa ed aggiunge che, quanto alla non necessarietà dell’accertamento della responsabilità penale per giustificare dinieghi o revoche di provvedimenti in materia di armi (anche per uso caccia), la giurisprudenza amministrativa ha affermato (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, n. 3341/2014) che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, correlato anche alla delicatezza degli interessi pubblici coinvolti.

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