Secondo il Consiglio di Stato le valutazioni della commissione giudicatrice in ordine all’idoneità tecnica dell’offerta dei partecipanti alla gara sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso cui non possono essere contrapposte le valutazioni di parte, con la conseguenza che il Giudice Amministrativo esercita, su tali valutazioni, un sindacato estrinseco, nei limiti cioè della manifesta irragionevolezza.
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