Sussistenza di un errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione ordinaria

Si osserva in sentenza, da parte del  Consiglio di Stato, come, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. (espressamente richiamato dall’articolo 106 D.Lgs. n. 104/2010) il ricorso per revocazione possa essere proposto “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

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