Si osserva in sentenza, da parte del Consiglio di Stato, come, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c. (espressamente richiamato dall’articolo 106 D.Lgs. n. 104/2010) il ricorso per revocazione possa essere proposto “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
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