Sui presupposti per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria

Soffermandosi sui presupposti per l’ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) precisa in sentenza il Consiglio di Stato come essi siano costituiti dalla non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa al datore di lavoro o ai lavoratori e dalla transitorietà della sospensione (artt. 1 L. n. 164/1975 e 1 L. n. 77/1963).

Con riferimento al requisito della “non imputabilità al datore di lavoro” la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha avuto modo di precisare che l’istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, e quindi con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo l’intervento di garanzia del lavoratore (Cons. di Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 ed 8129).

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