Il Consiglio di Stato, nella sentenza qui in esame, affronta la questione giuridica degli effetti della riabilitazione penale ai fini della licenza di porto d’armi (nella specie, per uso venatorio).
La riabilitazione (ex art. 178 c.p.), ottenuta da chi abbia riportato una condanna per un reato rientrante tra le fattispecie c.d. “ostative” al rilascio (ovvero al rinnovo) della chiesta licenza di porto armi, non fa venir meno l’automatismo del diniego imposto dall’art. 43 R.D. n. 773 del 1931.
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