Adito in materia di gare pubbliche il Tar Napoli, nella decisone in esame, osserva come il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica dell’anomalia delle offerte sia circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante, cui compete il più ampio margine di apprezzamento dell’interesse pubblico nel caso concreto.
Inoltre, il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica, dovendo valutarsi l’attendibilità complessiva dell’offerta, considerando tutte le circostanze del caso concreto.
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