Il procedimento ablatorio sui generis dettato dall’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001

Intervenuto in materia di espropriazione per pubblica utilità il Tar Napoli, nella sentenza in esame, sottolinea come sia ormai definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, secondo il quale si ipotizzava in caso di irreversibile trasformazione del fondo un acquisto a titolo originario della proprietà dello stesso in capo all’Amministrazione occupante.

Secondo l’insegnamento della C.E.D.U., già nel 2000, invero, l’acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

In altre parole, l’ordinamento giuridico non consente che un’Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito, o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un’area altrui sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica o d’interesse pubblico.

L’adito G.A. si sofferma poi sul corretto esercizio della facoltà della “autorità che utilizza il bene” di ripristinare la legalità avvalendosi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto e facendo venir meno la situazione di occupazione “sine titulo” dell’immobile, mediante l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla norma.

Premesso che la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all’acquisizione o alla restituzione del bene rimane nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione, si precisa in sentenza che l’art. 42 bis cit. configura un “procedimento ablatorio sui generis” il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall’Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell’infrastruttura realizzata sine titulo.

In linea con la natura eccezionale dell’istituto si è pertanto sottolineato che un tale obbiettivo istituzionale deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale – rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose – basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si pone come extrema ratio.

Ai sensi del ripetuto art. 42 bis, l’acquisizione sanante comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di:

  1. a) danno patrimoniale, da determinarsi nella misura del valore venale dell’area alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante;
  2. b) danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell’area occupata);
  3. c) danno da occupazione illegittima (da quantificarsi nella misura del 5% annuo del valore venale delle aree occupate), dall’inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento traslativo.

Riferimento:

D.P.R. 08/06/2001 n. 327 art. 42 bis

Tar Campania, Napoli, sez. V, 09/01/2018, n. 126

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