Osserva in sentenza il Tar Napoli, adito in materia di esame di avvocato, come il voto numerico attribuito alle prove scritte esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo collegiale all’uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà.
Deve ritenersi esclusa la necessità, pur in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso, della predisposizione di una griglia, volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2543).