Si afferma in sentenza, da parte dell’adito Consiglio di Stato, che nelle gare pubbliche l’incameramento della cauzione provvisoria, previsto dall’art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di valutazioni discrezionali riguardo ai singoli casi concreti; la misura è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione
La decisione in esame si innesta così nel solco dell’insegnamento facente capo al Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4086 per il quale: <<va data applicazione al principio espresso da Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5, per cui “l’incameramento della cauzione provvisoria previsto dall’art. 48 del Codice dei contratti pubblici,