Prof. Avv. Mario Bassani
In occasione della cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha svolto un intervento che in alcuni passaggi non è solo di circostanza.
Fra questi una annotazione, anche se breve, che tratta dei ruoli e funzioni del giudice amministrativo quando afferma che (…) dobbiamo consolidare una visione della giurisdizione, specie amministrativa, sempre più consapevole dell’impatto economico delle sue decisioni (…). Dunque, non applicazione di soli criteri di legittimità astratta.
Trattasi di un tema non solo oggi dibattuto. Già quando si sono venuti a configurare i vizi sintomatici dell’eccesso di potere, quali l’eccesso nel suo esercizio, il difetto di motivazione, la contraddittorietà, il difetto di adeguata istruttoria, si è passati dal giudizio sull’atto al giudizio sul rapporto non tanto per introdurre un giudizio di merito sulle scelte discrezionali, ma per sindacare la correttezza dell’azione amministrativa, avendosi come ulteriore riferimento i parametri introdotti dalla riforma del procedimento amministrativo varata con la legge 241 del 1990.
La norma contenuta nel primo comma dell’articolo 1 individua con chiarezza quei parametri ove si legge che l’azione amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza e anche, di fonte giurisprudenziale, il criterio di proporzionalità. Si legge anche, al secondo comma, che i rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Poiché i principi qui richiamati hanno veste di precetto, assurgono pure essi a criteri di valutazione di legittimità, la cui violazione può essere portata avanti al giudice amministrativo se vi è lesione di interessi.
Il legislatore è andato oltre ampliando l’ambito di esercizio del potere giurisdizionale su alcune materie ritenute di preminente interesse generale. Per questo è stata affidata al giudice amministrativo l’adozione di provvedimenti assai incisivi non solo per l’accelerazione dei giudizi, ma anche mediante interventi nei rapporti fra le parti conseguenti all’annullamento di atti e provvedimento di affidamento di contratti pubblici.
Le norme contenute negli articoli da 120 a 123 del codice del processo amministrativo conferiscono al giudice la facoltà di dichiarare l’inefficacia di un contratto pubblico che sia stato stipulato in forza di una aggiudicazione che sia stata dichiarata illegittima e, di contro, di conservarne gli effetti sulla base di un bilanciamento degli interessi alla esecuzione dell’opera o della fornitura nonché indicare precisi criteri per la tutela in forma specifica e per l’equivalente, e con un regime ancor più incisivo per le controversie aventi per oggetto l’affidamento dell’esecuzione di infrastrutture dichiarate strategiche. In una parola: esercizio dell’azione amministrativa con prescrizioni attuative per quanto consegue all’annullamento di atti e provvedimenti dichiarati illegittimi da cui derivi pregiudizio a un preminente interesse pubblico.
Da qui l’invito rivolto dal Presidente del Consiglio al giudice amministrativo ad “applicare le norme a una realtà che è mutevole e per farlo deve comprendere e conoscere quella realtà.”