IL PUNTO N. 3
Prof. Vittorio Italia
Tra i numerosi regolamenti dell’Ente locale, quello che appare più importante è il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui agli articoli 7 e 48 del TUEL.
La denominazione indica che questo Regolamento dovrebbe contenere la disciplina normativa, organica e completa, dell’ “ordinamento” degli uffici e dei servizi. Ma non è così, per le seguenti ragioni.
- a) L’esame di alcuni di questi Regolamenti degli uffici e dei servizi di Enti locali grandi, medi e piccoli, conferma che questo tipo di Regolamento contiene la descrizione degli uffici (ed anche di nuovi organi) del Comune e della Provincia. Esso, per questo aspetto, è una pianta organica, che – specie negli Enti locali più grandi – tende ad aumentare, a volte con Tabelle ed Appendici.
- b) Nulla, o quasi, è stabilito per quanto riguarda i servizi, previsti in modo impreciso negli articoli 112 ss. del TUEL, nonché in altre e frammentarie norme (ad es., D.Lgs. 286/1999).
Il Regolamento non fornisce quindi una specifica disciplina e questo importante aspetto costituito dai servizi pubblici, dove vi è il complesso intreccio tra diritto pubblico e diritto privato, come avviene ad esempio per le società partecipate.
- c) Vi è poi un altro rilievo critico su questo Regolamento. L’articolo 48 del Tuel stabilisce che “è altresì di competenza della Giunta l’adozione dei regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio”. In base a questa previsione normativa, vi devono essere, prima, “i criteri generali” stabiliti dal Consiglio, e, successivamente, la deliberazione (definita “adozione”) del Regolamento da parte della Giunta.
Ma questa regola non risulta osservata. La realtà è che, prima, la Giunta delibera questo Regolamento, e, dopo, sono aggiunti i “criteri generali”, che sono – necessariamente – evanescenti e decorativi.
La disciplina del Regolamento degli uffici e dei servizi è perciò difettosa, perché questo Regolamento è come un vestito giuridico stretto, che non si adatta ad un corpo giuridico (quale l’Ente locale) che è in fase di espansione, e che deve tenere conto della normativa, regionale, statale e comunitaria.
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Il regolamento sull’ordinamento degli uffici ed ei servizi: un’occasione sprecata dell’autonomia normativa ed organizzativa dell’ente civico
Avv. Lorenzo Camarda
Premessa
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si configura come uno strumento gestionale che, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), al piano degli obiettivi (p.d.o.) e al sistema di controlli interni costituiscono la “tavola di bordo” per governare (gubernare navem) l’ente civico.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
La funzione del regolamento è quello di disciplinare e gestire il personale addetto ai servizi e ai relativi uffici. Tutti. Al Consiglio compete determinare la dotazione organica (insieme di risorse umane) alla Giunta compete disegnare la pianta organica (attribuzione dei poteri, funzioni e responsabilità) in funzione del raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.E.G. ( specificati nel p.d.o.) la cui approvazione spetta alla Giunta. In quest’ottica il legislatore ha pensato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come uno strumento flessibile, facilmente modificabile la cui approvazione è di competenza della Giunta, fermo restando il rispetto dei principi dettati dal Consiglio comunale.
La flessibilità degli obiettivi
Poiché il P.E.G. (fedele interprete gestionale del bilancio di previsione) nel corso dell’anno si evolve parallelamente alle variazioni di bilancio sia per il mutamento di interventi sopravvenuti ritenuti prioritari sia per cambiamenti di maggioranze che promuovono diverse modalità gestionali, ne consegue che la stessa struttura burocratica venga rimodellata. E’ questa la ragione per cui la variazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza della Giunta. In sostanza per velocizzare la gestione con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Autonomia normativa ed organizzativa
Ferma restando la competenza del Consiglio, che lo deve prevedere tra gli indirizzi, il regolamento può prevedere un “ventaglio di opzioni gestionali” per ciascun servizio che il Comune deve rendere alla comunità, lasciando alla Giunta il potere di esercitare l’opzione più opportuna nella fase gestionale congiuntamente ai Dirigenti. Ad esempio, in riferimento alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il regolamento potrebbe prevedere l’opzione di ricorrere alla gestione diretta o in outsourcing e, a seconda, dell’opzione esercitata già individuare “ a monte” l’utilizzo delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) da impiegare nell’uno o nell’altro caso.
Conclusioni
Nel riconoscere che l’impianto della legge comunale e provinciale (TUEL) abbisogna di una rivisitazione in parte dovuta ad un accavallarsi di norme non omogenee e frastagliate in parte da una giurisprudenza non sempre attenta e puntuale, si ritiene utile anche conservare e meglio utilizzare taluni istituti che hanno promosso la gestionalità nell’ente locale.