Sulla condizione di cani sulle spiagge. I giudici amministrativi esprimono orientamenti diversificati

Avv. Massimo Carlin

In questi tempi di limitazione -per ragioni di contenimento della diffusione del virus COVID-19- dell’utilizzo di spazi ed aree pubbliche, tra cui le aree demaniali marittime e lacuali, quali spiagge e lidi, risulta di interesse analizzare alcune decisioni dei Giudici Amministrativi in tema di conduzione e permanenza degli animali -cani in primis– sulle spiagge. Trattasi di una pratica diffusa che, verosimilmente, verrà implementata in concomitanza con la ritrovata libertà di movimento.

Vi sono quattro sentenze dei Tribunali Amministrativi che meritano segnalazione; la più recente è del maggio 2020.

Essa trae origine dal ricorso di 50 concessionari demaniali, titolari di stabilimenti balneari, che hanno impugnata l’ del Comune di Fiumicino (Roma) nella parte in cui ha “vietato condurre e far permanere sulle spiagge qualsiasi animale senza la regolare museruola e/o guinzaglio”. Questi lamentavano l’eccessiva permissività dell’Ordinanza, che supera un precedente atto di divieto di accesso indiscriminato, salvo che per quei tratti di arenile ove i concessionari “possono” -ma non “debbono”- attrezzare spazi per l’accoglimento degli animali da compagnia. Obiettano i Concessionari che tale maggior libertà produce oneri eccessivi nei loro confronti -tenuti alla vigilanza sulle aree in concessione- senza adeguata motivazione. Il Comune si è costituito affermando, invece, che il provvedimento assicura il “giusto contemperamento” tra gli interessi contrapposti degli stabilimenti balneari e dei bagnanti e quello alla tutela degli animali.

Il T.A.R. Lazio – Roma ha accolto il ricorso ed annullata l’Ordinanza, affermando che il Piano di Utilizzo degli Arenili predisposto dal Comune ed il Regolamento regionale prevedano di riservare spazi idonei e specifici per gli animali da compagnia, quindi il libero accesso all’intera spiaggia pubblica, ancorchè con museruola, non realizza quell’adeguato bilanciamento degli interessi pubblici e privati che sono coinvolti nella vicenda. Dunque, la pronuncia del T.A.R. limita la possibilità di condurre cani ed altri animali da compagnia nelle spiagge.

Di tenore opposto è la sentenza 11 marzo 2019 n° 176 del T.A.R. Lazio – Sez. Dist. di Latina pronunciata su ricorso di un’Associazione riconosciuta di tutela ambientale, la quale lamentava l’illegittimità dell’Ordinanza comunale che vietava ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di accedere alle spiagge del litorale, concedendo ai medesimi di recarsi unicamente nelle spiagge a pagamento, i cui concessionari avrebbero predisposte apposite zone per animali. Eccepiva, l’Associazione, l’irragionevolezza, il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa. Il T.A.R. ha accolto il ricorso annullando l’Ordinanza, sia perché non spiegava per quali ragioni fosse stato emanato un divieto così radicale, sia per la violazione del principio di proporzionalità, che impone all’Amministrazione di optare, tra più possibili scelte idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari del provvedimento, in modo da evitare agli stessi inutili sacrifici.

Nella stessa linea è anche la sentenza del T.A.R. Toscana 12 luglio 2016 n° 1276 che, sempre su ricorso di un’Associazione, ha annullata l’Ordinanza del Sindaco di Monte Argentario che per l’intera stagione balneare vietava di condurre in spiaggia “qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola”. Il ricorso lamentava l’irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, anche per la portata generale del divieto, che neppure contemplava la possibilità di organizzare appositi spazi per gli animali da compagnia. Il T.A.R. ha accolto il ricorso con motivazioni analoghe a quelle che abbiamo viste nella pronuncia del T.A.R. Latina, affermando altresì che la mera facoltà, per i concessionari demaniali, di individuare aree per animali entro la concessione non poteva compensare il generalizzato divieto, visto che alcuna sicurezza vi era che quegli spazi effettivamente venissero predisposti.

Di segno diverso è, invece, la sentenza del T.A.R. Campania-Napoli n° 425/2015 che ha respinto il ricorso di una Onlus di tutela degli animali che impugnava l’Ordinanza del Comune di Torre Annunziata, la quale vietava di condurre animali sulle spiagge anche se muniti di museruola e guinzaglio. Di fronte a censure simili a quelle contenute nei ricorsi analizzati innanzi, il T.A.R. ha ritenuto prevalente l’interesse all’igiene e alla salute pubblica, dato che “i lidi sabbiosi sono luogo di incontro e di giochi dei minori, nonché sono spazi la cui fruizione avviene con abbigliamenti che lasciano scoperte intere zone cutanee, esponendole, pertanto, al rischio di contatto con incontrollati escrementi e urine canine, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri luoghi pubblici -strade piazze- nei quali l’amministrazione resistente ha consentito e regolamentato l’accesso degli animali”.

Come si vede, dunque, gli orientamenti dei Giudici Amministrativi sulla tematica sono diversificati, ma va detto che un provvedimento amministrativo equilibrato, che contemperi i diversi interessi in conflitto senza sacrificarne totalmente alcuno, è senz’altro preferibile e può credibilmente resistere ad eventuali impugnazioni.

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