I chiarimenti che il giudice dell’ottemperanza può fornire non possono che vertere sui criteri giuridici per l’esecuzione del giudicato di cui è causa.
È infatti noto che la dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo, permettono al Giudice dell’ottemperanza – nell’ambito di quell’attività in cui si sostanzia l’istituto del giudicato a formazione progressiva – non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni “integrative”, ma anche di specificarne la portata.
Si veda Consiglio di Stato, A.P., 9 giugno 2016, n. 11 che, al riguardo, ha chiarito come in sede di ottemperanza sia possibile integrare il giudicato anche al fine di impedire il consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale.
Limiti ai chiarimenti del giudice dell’ottemperanza
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