Soffermandosi in tema di quote latte osserva in sentenza il Consiglio di Stato come con il sistema introdotto con il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33 (entrato in vigore il 12 aprile 2009) sia stata data la possibilità per alcuni produttori – ai quali, nelle annate lattiere fino al 2008/2009, era stato intimato il pagamento del prelievo supplementare – di chiedere alla Agea la rateazione dei debiti (fino ad un massimo di 30 anni, in ragione dell’importo richiesto) c.d. «esigibili», ovvero di quelli non pagati, non sospesi né annullati in sede giurisdizionale (art. 8-quinquies, comma 1, L. n. 33/2009).
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