La sussistenza del danno da ritardo – osserva nella sentenza in esame il Consiglio di Stato – non può presumersi iuris tantum, in relazione al mero superamento del termine fissato per l’adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provarne i presupposti sia di carattere oggettivo (sussistenza del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
In termini generali, occorre precisare come, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo – salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge – trattandosi di una regola di comportamento e non di validità.
Responsabilità civile della P.A. e risarcimento del danno da ritardo
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