Nella sentenza in esame il Collegio di Palazzo Spada si sofferma sulla corretta interpretazione dell’art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001, norma che si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall’origine in assenza di titolo, per tutelare un certo affidamento del privato, sì da ottenere la conservazione d’un bene che è pur sempre sanzionato (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2155).
Il fondamento del regime sanzionatorio più mite riservato dalla norma agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo che solo successivamente sia stato dichiarato illegittimo rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in originaria assenza del titolo va quindi rinvenuto nella specifica considerazione dell’affidamento riposto dall’autore dell’intervento sulla presunzione di legittimità e comunque sull’efficacia del titolo assentito.
Opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, quali le conseguenze?
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