Intervenuto nel contesto di una vicenda in cui una determinazione dirigenziale aveva annullamento in autotutela tre autorizzazioni edilizie -nel loro complesso funzionali alla realizzazione di un autoparco a cielo aperto per il rimessaggio di autoveicoli- per la sussistenza in zona, ricadente nell’alveo (o lama) di un torrente, di un vincolo assoluto d’inedificabilità precisa in sentenza in Consiglio di Stato come tale vincolo (d’inedificabilità) risalga alla disposizione dell’art. 51, comma 1 lettera h). L.R. Puglia n. 56 del 30 maggio 1980, a tenore del quale: <<Salvo quant’ altro disposto da leggi statali e regionali, sino all’ entrata in vigore dei piani territoriali: (omissis) h) è vietata qualsiasi opera di edificazione all’ interno della fascia di 200 metri dalla battigia delle coste dei laghi, dei fiumi, delle gravine (omissis)>>.
Regione Puglia, nessuna attività edilizia negli alvei torrentizi scavati nel corso dei secoli
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