Come noto, l’opposizione di terzo ordinaria è stata introdotta nell’ordinamento processuale amministrativo con la sentenza 17 maggio 1995, n. 177 della Corte Costituzionale.
L’art. 108 D.Lgs. n. 104/2010 ha poi espressamente disciplinato, al comma 1, l’opposizione di terzo ordinaria disponendo che “un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi”.
La norma – osserva nella sentenza in esame il Consiglio di Stato – radica la legittimazione a proporre l’opposizione su due elementi:
a) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta;
b) il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare.
Terzo deve dunque ritenersi, in questa prospettiva, il litisconsorte necessario pretermesso, vale a dire il controinteressato cui non sia stato notificato il ricorso di primo grado.
Sulla natura giuridica dell’opposizione di terzo ordinaria nel processo amministrativo
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