Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come l’art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 32 del 1998 e s.m.i. (“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c, della L. 15 marzo 1997, n. 59”) preveda che la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
Interpretando tale disposizione l’indirizzo giurisprudenziale cui il Consiglio di Stato nella sentenza in esame aderisce ha chiarito che la localizzazione di un impianto di carburanti non è esclusa dalla destinazione dell’area a verde attrezzato oppure a zona agricola; invero, l’impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura urbanizzativa compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici (Cons. Stato, sez. V, n. 5469 del 2013 e n. 192 del 2007 nonché Tar Lazio, Latina, n. 619 del 2016).
Sulla localizzazione degli impianti di carburanti
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