Precisa in sentenza il Consiglio di Stato come l’art. 3, I, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001 (come introdotto dal D.L. n. 133/2014) ricomprenda nell’ambito della manutenzione straordinaria le attività di frazionamento di immobili purché non comportanti variazioni volumetriche o di destinazione d’uso.
Secondo tale norma sono “interventi di manutenzione straordinaria” <<le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso>>
Attività edilizia, quale la natura giuridica del frazionamento?
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