Giudizio amministrativo e tassatività delle ipotesi di annullamento con rinvio al primo giudice

Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato ha modo di soffermarsi sulla corretta esegesi dell’art. 105 D.Lgs. n. 104/2010 che testualmente prevede: «Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio».
Sul punto, l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2018, pur nell’affermare la tassatività delle ipotesi di annullamento con rinvio al primo giudice, in ragione del principio devolutivo dell’appello, ha, da ultimo, precisato che “Il difetto assoluto di motivazione integra allora un caso di nullità della sentenza, per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d) e 105, comma 1, Cod. proc. amm.. Anche alla luce del principio processuale di cui all’art. 156, comma 2, Cod. proc. civ. la motivazione rappresenta un requisito formale (oltre che sostanziale) indispensabile affinché la sentenza raggiunta il suo scopo”. L’Adunanza ha ulteriormente enunciato – con specifica rilevanza per quanto concerne la controversia che occupa – che il caso “di motivazione palesemente non pertinente rispetto alla domanda proposta (perché fa riferimento a parti, fatti e motivi totalmente diversi da quelli dedotti negli scritti difensivi)” costituisce ipotesi estrema, tale da ingenerare “un vizio di ben più marcata gravità che dà luogo ad una sentenza abnorme ancor prima che nulla”. Del resto, il richiamo generico sopra riferito costituisce “motivazione apparente” che non reca in sé alcuna enunciazione delle ratio decidendi.
Secondo quanto deciso dalla predetta Adunanza Plenaria, “il giudice d’appello deve procedere all’annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado”.

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