Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come la giurisprudenza, con riguardo alla previsione dell’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 (secondo cui <<La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione>>), abbia rilevato come la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi; tutte le Amministrazioni interessate dal progetto, e dunque con competenza propria in materia, sono tenute a partecipare alla conferenza e ad esprimere in tale sede anche i pareri di cui sono investiti per legge, secondo le dinamiche collaborative proprie dello strumento di semplificazione procedimentale previsto dalla legge.
Nuovi impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili
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