Dipendenza di un’infermità da causa di servizio, legittima la motivazione per relationem

Intervenuto in tema di dipendenza di un’infermità da causa di servizio il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, precisa – in termini generali – come il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, possa ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l’autorità emanante esplicita l’intenzione di fare propri gli esiti dell’istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata.
In tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza.
In tal senso, infatti, l’art. 3 L. 7 agosto 1990 n.241 prevede la possibilità che la motivazione del provvedimento emerga anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell’amministrazione, a condizione che detto ultimo atto sia reso disponibile al destinatario.

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