Sulla responsabilità ex art. 2087 c.c. della P.A. datore di lavoro

Secondo quanto osservato nella sentenza qui in esame da parte del Consiglio di Stato, quando la domanda risarcitoria risulti espressamente fondata sulla lamentata inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi inerenti al rapporto di impiego la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, con conseguente prescrizione decennale.
Si può, invece, ipotizzare una configurazione aquiliana dell’actio risarcitoria solo se il lavoratore abbia chiesto in modo generico il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale (Cass. civ., sez. un., n. 99 del 2001; Cass civ., n. 17547 del 2010; Cass. civ., n. 21397 del 2014; Cons. Stato sez. VI, n. 4738 del 2008)
Precisa ancora nella sentenza in esame il Consiglio di Stato come l’applicabilità dell’art. 2087 c.c. comporti la conseguente prescrizione decennale al rapporto di lavoro pubblico e al personale militare (Cons. Stato, sez. IV, n. 3104 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 1173 del 2011; Cons. Stato, sez. IV, n. 2272 del 2010).

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