Quando può dirsi sussistere una violazione del giudicato

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, in tema di apprezzamento dell’esatto adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformazione al giudicato, per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli da una sentenza, la giurisprudenza abbia più volte ribadito che la verifica deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza e comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (Cons. Stato, IV, 19 maggio 2008, n. 2312; V, 7 gennaio 2009, n. 10), volto anche a escludere il riconoscimento di un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello accertato, anche se conseguente o collegato (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2015, n. 2002; Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 462; Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247; Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 1999, n. 1964;).

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