Innanzi al Tar Lazio, Roma, viene impugnata, sotto plurimi profili, l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore di una Unità Operativa Complessa.
Il procedimento selettivo in questione era stato infatti effettuato – secondo le modalità stabilite dall’art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992, come da ultimo modificato dal d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) – prevedendo che la Commissione di valutazione dei candidati è chiamata a presentare al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti e che, trasmessa al direttore generale la terna dei candidati idonei, questi individua il candidato da nominare nell’ambito della terna di idonei predisposta dalla Commissione, precisando che nel caso in cui il Direttore intenda nominare uno dei due candidati della terna che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta deve essere congruamente motivata, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività.
Orbene, con riguardo alle procedure di tal genere, il conferimento degli incarichi è effettuato nell’ambito di una rosa individuata dalla Commissione che, però, non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, stricto sensu intesa, ma esprime solo un giudizio d’idoneità, e redige una terna di nomi, come ben si evince, del resto, dall’art. 15, comma 7-bis, lett. b), cit., nell’ambito della quale il direttore generale compie una scelta fiduciaria.