Osserva in sentenza il Tar Brescia come, ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n. 104/2010, come novellato dal D.Lgs. 14 settembre 2012 n. 160, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.
Non vi è dubbio che il testo originario dell’art. 129 cit. fosse quanto mai univoco nel circoscrivere l’applicazione del peculiare rito d’impugnazione anticipata da esso disegnato alle sole impugnative degli atti di esclusione dall’elezione.