Il mobbing, osserva in sentenza il Consiglio di Stato, si caratterizza per l’elemento oggettivo (integrato dai ripetuti soprusi che, se posti in essere dai superiori, danno luogo al c.d. mobbing verticale, mentre se posti in essere dai colleghi danno origine al c.d. mobbing orizzontale; comportamenti che possono anche essere formalmente legittimi ed assumono connotazione illecita allorquando aventi l’unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinare il suo isolamento -fisico, morale e psicologico-, all’interno del contesto lavorativo) e per l’elemento psicologico integrato, quest’ultimo, dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore.
Elementi costitutivi della fattispecie del mobbing
Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega Accedi. Non sei un membro? Registrati