Si ribadisce in sentenza, da parte del Consiglio di Stato, il consolidato insegnamento della giurisprudenza, sia civile che amministrativa (Cass. civ., n. 21125 del 2015; T.a.r. Napoli, sez. VIII, n. 4640 del 2016) secondo cui <<l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù>>.
Tale iscrizione è quindi superabile con la prova contraria della sua natura privata e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività.