Intervenuto sul tema, sempre attuale, dell’abusivismo edilizio il Consiglio di Stato, in sentenza, precisa ed osserva come il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume.
Al riguardo, mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (ad esempio, perché ritenuto volume tecnico), ai fini paesaggistici può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi.
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