Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, a prescindere dalla sussistenza di particolari requisiti formali e sostanziali, una servitù pubblica di accesso o passaggio può riguardare un’area di proprietà privata ancorché essa non sia classificata come “strada”.
La servitù di uso pubblico, infatti, pur non avendo carattere tecnicamente prediale, essendo a vantaggio di una collettività di persone (Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4416), ben può gravare il fondo di un privato con la conseguenza che l’Amministrazione può esercitare tutti i poteri intesi a garantire e ad assicurare l’uso della stessa da parte dei cittadini.
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