Quanto agli ostacoli di carattere civilistico che possono essere introdotti nel procedimento di rilascio del permesso di costruire l’art. 11, u.c., D.P.R. n. 380/2001 – secondo cui << <il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi>> – ha cristallizzato a livello positivo una prassi amministrativa e giurisprudenziale assolutamente pacifica che aveva ricevuto un primo riconoscimento legale nell’art. 2, comma 37, lett. c), L. n. 662 del 1996 (che ha novellato l’art. 39 L. n. 724 del 1994; successivamente si veda l’art. 32, co. 31, d.l. n. 269 del 2003 in materia di condono straordinario).
L’ordinamento giuridico ammette, in via generale, limitazioni di varia natura al diritto di costruire a presidio dei diritti dei terzi controinteressati.