Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come, in linea generale, la nozione urbanistico – edilizia di pertinenza assuma delle peculiarità sue proprie, data la specificità della materia e la finalità pubblica posta a base della relativa normativa, rispetto a quelle operative nel diritto civile.
Si vuol dire, cioè, che il concetto di pertinenza urbanistica è meno ampio di quello definito dall’art. 817 c.c., tale da non poter consentire la realizzazione di opere solo perché destinate al servizio di un bene qualificato come principale.
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