Osserva in sentenza il Tar Catania come la CILA – ossia la comunicazione di inizio lavori asseverata – si inquadri, analogamente alla SCIA rispetto alla quale è complementare, nel processo di liberalizzazione delle attività private; essa è prevista dall’art.6-bis D.P.R. n. 380/2001 – come modificato dal D.Lgs. n.222/2016 – e costituisce un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, avente carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati.
Essa, pertanto è senza dubbio un atto del privato privo di natura provvedimentale, anche tacita, come tale non immediatamente impugnabile innanzi al G.A..
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