Danno da ritardo provvedimentale: indispensabile provare la spettanza del bene della vita

In sentenza il Consiglio di Stato si sofferma in tema di responsabilità civile della P.A. sottolineando come il danno da ritardo provvedimentale (art. 2 bis L. n. 241/1990) sia riconducibile al paradigma dell’art. 2043 c.c., alla stessa stregua del risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, sulla base della considerazione che il tempo dell’azione amministrativa non costituisce un bene della vita a sé stante e pertanto la situazione soggettiva lesa è l’interesse legittimo pretensivo (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 2005, n. 7).

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