Si sofferma il Consiglio di Stato in tema di lottizzazione abusiva precisando come l’art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) disciplini tale ipotesi, distinguendo due modalità alternative con le quali essa può esse attuata.
La prima modalità è la cd. lottizzazione reale o materiale, che si verifica «quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione» (comma 1, primo inciso).
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