Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come il concorso per notaio sia regolamentato dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 (G.U. 10 maggio 2006, n. 107), recante “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Al dichiarato e precipuo scopo di garantire la prevedibilità e l’omogeneità dei giudizi è previsto che la Commissione, prima di iniziare la correzione, definisca i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove stesse (art. 10, comma 2); abbia la facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari (art. 10, comma 7); possa sinteticamente motivare anche mediante formulazioni standard e attribuzione di punteggio numerico (art. 11, comma 5); possa dichiarare non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi nel caso in cui, dalla lettura del primo o del secondo elaborato, emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione ai sensi dell’articolo 10, comma 2 (art. 11, comma 7).
Concorsi per Notaio tra discrezionalità della Commissione ed intervento del G.A.
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