Si chiede al Consiglio di Stato di vagliare la correttezza, o meno, della sentenza pronunciata dal G.A. di prime cure nella parte in cui ha affermato che – in tema di gare pubbliche – la sostituzione dell’ausiliaria, come pure la rinuncia all’avvalimento, sono consentite prima della scadenza del termine fissato dalla lex specialis per la presentazione dell’offerta od al massimo nella fase di verifica dei requisiti autodichiarati, in quanto diversamente si consentirebbe una modifica sostanziale dell’offerta e dell’identità del raggruppamento partecipante alla gara, con conseguente suo vantaggio competitivo.
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