Legittimo fissare un termine perentorio per dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell’offerente cui la stazione appaltante abbia deciso di aggiudicare l’appalto.

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come l’art. 85, V, d.lgs. n. 50 del 2016, a differenza dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, non preveda un termine perentorio per la presentazione dei documenti a comprova dei requisiti («in qualsiasi momento nel corso della procedura … qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura» ovvero «prima dell’aggiudicazione dell’appalto», a richiesta della stazione appaltante nei confronti dell’offerente «cui ha deciso di aggiudicare l’appalto»).

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