Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come l’art. 85, V, d.lgs. n. 50 del 2016, a differenza dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, non preveda un termine perentorio per la presentazione dei documenti a comprova dei requisiti («in qualsiasi momento nel corso della procedura … qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura» ovvero «prima dell’aggiudicazione dell’appalto», a richiesta della stazione appaltante nei confronti dell’offerente «cui ha deciso di aggiudicare l’appalto»).
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