Si osserva in sentenza, da parte del Consiglio di Stato, come l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria sia una misura diversa da quella dell’accreditamento, in quanto quest’ultimo richiede la presenza di ulteriori requisiti di qualificazione, strutturali, tecnologici e organizzativi, definiti dalle Regioni con l’individuazione di specifici standard di qualità, nonché, soprattutto, l’accertamento della funzionalità delle strutture accreditande rispetto agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale.
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