Limiti all’operatività dell’errore revocatorio

Osserva in sentenza il Consiglio di Stato come nel processo amministrativo il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 D.Lgs. n. 104/2010 e 395, n. 4, c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:

  1. a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
  2. b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
  3. c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega . Non sei un membro? Registrati
Share