Ordinanza di occupazione d’urgenza e poteri della P.A.

Intervenuto in tema di espropriazione per pubblica utilità il Consiglio di Stato osserva, nella sentenza in esame, come la legittimità del decreto emesso ai sensi dell’art. 22-bis D.P.R. n. 327/2001 debba essere valutata in ragione della presenza di una legittima dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti dall’art. 22 bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. Espropriazione per p.u.) per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza, e cioè il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l’Amministrazione ben può immettersi nel possesso dell’area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi era stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, atteso che nel sistema del testo unico è diventata irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, rilevante nel precedente sistema per ragioni storiche, ma di per sé già sussistente in re ipsa. In ragione di ciò la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2011, n. 6468) ha rilevato che anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 22 bis cit., l’ordinanza di occupazione d’urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, costituente l’unico presupposto della stessa, e che consenta di rilevare l’urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità.

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