Si sofferma in sentenza il Consiglio di Stato sull’esatta esegesi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 secondo cui, espressamente: “1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d) e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.
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