Sulla indispensabilità dell’autorizzazione paesaggistica

Si sofferma in sentenza il Consiglio di Stato sull’esatta esegesi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 secondo cui, espressamente: “1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d) e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

Devi eseguire l'accesso per visualizzare il resto del contenuto.Si prega . Non sei un membro? Registrati
Share