In tema di responsabilità civile della P.A. per danno da ritardo

Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato osserva come la responsabilità civile della P.A. per danno da ritardo consista in una tipica responsabilità extracontrattuale (art. 2 bis L. n. 241/1990).

Da ultimo Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2018, n. 3730 ha affermato: <<Elementi strutturali della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivati al privato dalla ritardata emanazione di un provvedimento favorevole -anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ art. 2 bis, comma 1, della L. n. 241 del 1990- sono quelli dettati dal paradigma generale dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ.>>.

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