Intervenuto in tema di responsabilità civile della P.A. per l’ipotesi del danno da ritardo, di cui all’art. 2 bis, della L. n. 241/1990, sottolinea in sentenza il Tar Napoli come tale fattispecie non costituisca una fattispecie autonoma di illecito ma sia da ricondursi al più ampio genus dell’art. 2043 c.c., di cui condivide gli elementi costitutivi della responsabilità (T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. III, 11 maggio 2018, n. 1056), purché “sia fornita la prova di una lesione della sfera patrimoniale e non patrimoniale del soggetto danneggiato, verificatosi in conseguenza dell’inerzia dell’amministrazione” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II quater, 17 maggio 2018, n. 5500).
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