In sentenza il Tar Roma si sofferma sull’istituto del soccorso istruttorio nelle gare pubbliche ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice Appalti).
Nell’attuale formulazione introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (secondo correttivo al Codice Appalti), il comma 9 dell’art. 83 del Codice Appalti è sufficientemente chiaro nello stabilire che, pur ammettendosi il soccorso integrativo per consentire al concorrente di sanare, entro il breve termine assegnabile dalla S.A., carenze formali dei documenti e delle dichiarazioni da allegare alla domanda, lo stesso viene escluso perentoriamente in relazione a carenze/irregolarità “afferenti all’offerta tecnica ed economica”.
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